Contributi ad associazioni, enti pubblici e privati
Il Comune di Tonara informa che è prevista la concessione di contributi di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite sono stabilite con il Regolamento Approvato con Delibera del C.C. n. 2 del 23 gennaio 2017.
I benefici economici erogati dal Comune, intesi quali vantaggi unilaterali ai soggetti destinatari, possono assumere la forma di:
- contributi per l'attività ordinaria: consistono nella partecipazione dell'Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale;
- sovvenzioni per singole iniziative e/o manifestazioni: consistono nella partecipazione dell'Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per organizzare e realizzare iniziative non facenti parte dell'ordinaria attività del soggetto beneficiario, ancorché ormai ricorrenti e/o tradizionali, alle quali l'Amministrazione riconosca un particolare rilievo rispetto al perseguimento degli obiettivi propri dell'Amministrazione comunale;
- sussidi: quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale;
- agevolazioni tariffarie: se ed in quanto consentite e previste dalla disciplina che regola l'erogazione dei rispettivi servizi;
- vantaggi economici: consistono, alternativamente ai contributi per attività ordinaria, nella concessione in uso di locali per stabilirvi la sede o svolgere attività comunque rientranti nei propri scopi statutari da parte del soggetto beneficiario ovvero beni mobili di proprietà comunale adibiti ad uso sociale.
L'assegnazione di benefici economici è subordinata all'esistenza di un interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta, che verrà valutato dall'Amministrazione comunale. Oltre alle provvidenze di natura economica è previsto l'istituto del patrocinio da parte del Comune.
I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati sono i seguenti:
- promozione culturale;
- educativo e formativo;
- sportivo e ricreativo;
- socio-assistenziale;
- sviluppo turistico ed economico;
- culto pubblico;
- tutela dei valori ambientali;
- protezione civile.
La concessione di benefici economici può essere disposta dal Comune a favore di soggetti che esercitano prioritariamente la propria attività a livello locale e/o svolgono iniziative di specifico interesse a favore della Comunità locale, quali:
- enti pubblici;
- enti associativi e di cooperazione tra i cittadini: associazioni, fondazioni, ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative senza scopo di lucro e comitati, dotati almeno di codice fiscale;
- imprese e singoli cittadini: qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento.
Le domande di accesso ai benefici economici devono essere presentate, pena inammissibilità:
- per le attività prevedibili e ricorrenti, entro il 28 febbraio dell'anno cui sono riferite.
- per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, almeno venti giorni prima la realizzazione dell'evento.
Le istanze di ammissione alle provvidenze economiche devono essere presentate a cura del legale rappresentante/Presidente pro tempore del soggetto richiedente utilizzando la modulistica ufficiale.
Requisiti
Promozione da parte di enti ed associazioni di iniziative aventi rilevante interesse pubblico.Costi
I contributi possono coprire al massimo il 90% della spesa ritenuta ammissibile.Normativa
- Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 23 gennaio 20177 egge 7 agosto 1990, n. 241 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'';
- Legge 2 maggio 1974, n. 195 ''Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici''
- Legge 18 novembre 1981, n. 659 ''Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici'';
- Legge. 13 agosto 2010, n. 136 ''Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia'';
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'';
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Articolo 19 della L. 19.03.1993 n.68;
- Articolo 97 della Costituzione.
Documenti da presentare
- Istanza
- Programma delle manifestazioni
- Prospetto delle spese delle spese
- Bilanci e conti consutivi degli ultimi esercizi
Termini per la presentazione
Per le attività prevedibili e ricorrenti, entro il 28 febbraio dell’anno cui sono riferite. Per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, almeno venti giorni prima la realizzazione dell’evento.Incaricato
Pier Luigi La CroceTempi interni
Quelli previsti dal singolo procedimentoTempi complessivi
60 giorniDocumenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Modulo per la richiesta di contributo | ![]() |
35 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Ufficio Attività Culturali e Scolastiche |
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Indirizzo: | Viale della Regione 12, 08039 Tonara (NU) |
Telefono: | 078463823 |
Fax: | 078463246 |
Email: | suap@comunetonara.it |
Email certificata: | suap@pec.comunetonara.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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